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La polizza di responsabilità ambientale per attività presso terzi

La polizza di responsabilità ambientale per attività presso terzi

Dal primo gennaio 2010 è disponibile sul mercato italiano il nuovo testo di polizza Responsabilità Ambientale Attività presso Terzi. Si tratta di un prodotto dedicato a tutti quei soggetti che operano presso terzi ed effettuano attività di:

- Bonifica di siti contaminati,
- Bonifica da amianto,
- Demolizioni
- Manutenzioni impianti industriali,
- Pulizie di Serbatoi,
- Attività edili di ogni genere (cantieri edili, lavori bagnati, etc.).

La polizza ha un’unica sezione che ricomprende sia la Responsabilità Civile (danni a cose, persone e da interruzione di esercizio) che la Responsabilità Ambientale (spese di messa in sicurezza, bonifica, analisi, monitoraggi, danno ambientale).

Sono inoltre disponibili 4 garanzie opzionali in estensione alla garanzia base:

Garanzia A - Ultrattività;
Garanzia B - Responsabilità dell’Assicurato per fatto dei Subappaltatori;
Garanzia C – Responsabilità dell’Assicurato e dei Subappaltatori;
Garanzia D - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi
Spesso si tende ad associare il rischio inquinamento solo alle attività produttive svolte presso uno stabilimento o un deposito; in realtà le attività presso terzi possono causare eventi di inquinamento con gravi conseguenze.

Infatti le tipologie di danno riguardano sia l’inquinamento vero e proprio – che richiede una attività di bonifica terreno e/o acque – sia i danni da interruzione di esercizio del committente e/o di altri soggetti.

Se già non è agevole la valutazione del rischio ambientale per gli stabilimenti industriali, ancora più complessa è per le attività presso terzi.

Questa tipologia di aziende di regola è priva di qualsiasi copertura per i danni da inquinamento o ha una copertura molto limitata, sulla polizza RCG, per l’inquinamento accidentale, con tutte le note problematiche interpretative del termine.

Negli ultimi anni si è assistito a un notevole incremento di queste richieste, motivato in gran parte dalle richieste di coperture obbligatorie richieste dai committenti, spesso grandi gruppi industriali chimici, petrolchimici o petroliferi a cui si sono aggiunti poi altri soggetti, come Comuni e Aziende Municipalizzate.

Per una migliore comprensione del rischio, delle potenzialità di danno, dell’importanza di un adeguata copertura assicurativa e per comprendere le enormi potenzialità commerciali del prodotto, riportiamo alcuni esempi di sinistri:

Bonifica serbatoio fuori terra presso raffineria dismesso: scintilla causa incendio di enormi proporzioni con grave inquinamento circostante: danni per circa 1 ml di euro;
Gestione impianto mobile trattamento fanghi presso petrolchimico: malfunzionamento dell’impianto con inquinamento dell’area limitrofa all’impianto: danno di 180.000 euro;
Lavori edili presso distributore di carburante con foratura di tubazione interrata: fuoriuscita di gasolio con inquinamento del sottosuolo e della falda acquifera: danno di 270.000 euro;
Esecuzione attività di smaltimento rifiuti liquidi presso stabilimento dismesso: rottura della valvola durante giorno festivo con fuoriuscita di prodotto inquinante a grave inquinamento dei terreni agricoli circostanti : danni per 1,2 ml di euro;
Attività di manutenzione su serbatoio interrato presso industria farmaceutica: errore dell’operatore che determina, il giorno successivo, grave danno da inquinamento durante fase di scarico di olio combustibile: danno per 300.000 euro.

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